Cercola (Na). – Il giudice amministrativo chiede il riconteggio dei voti nelle sezioni contestate. Pare che i ricorsi presentati al Tar Campania da un cittadino di Cercola e dal candidato sindaco Giorgio Esposito (PDL), fuori dal ballottaggio per soli sei voti, abbia fondatezza. Quindi, sembra che non si sia finita la campagna elettorale per la corsa al poltrona di primo cittadino. Il voto del 26 e 27 maggio potrebbe non esserestato definitivo: questo lo fa intendere un’ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale – Sezione Seconda che dispone un approfondimento sulle contestazioni sollevate , in modo particolare da Giorgio Esposito, oltre che da altri due cittadini: Salvatore Smimmo ed Annamaria Roffo..
Ecco di seguito le diverse contestazioni mosse ai magistrati amministrativi:
“- che, in particolare, i ricorrenti . Giorgio Esposito e Salvatore Smimmo (cittadino di Cercola) hanno sostenuto che, a seguito di gravi episodi verificatisi nella sezione n. 2 si sarebbe verificato uno scostamento tra il numero totale delle schede scrutinate ed il numero di elettori, nonché tra il numero di voti validamente espressi ed il numero di voti attribuiti e, inoltre, nella sezione n.12 un candidato alla carica di Consigliere, Salvatore Carrotta, sarebbe stato sorpreso nella mattinata di lunedì 27 maggio mentre controllava i registri elettorali;
- che con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti hanno dedotto la violazione della normativa sopra richiamata, dell’art. 6 del D.P.R. n. 132 del 1993 ed il vizio di eccesso di potere;
- che, in particolare, viene rappresentato che diversi elettori avrebbero espresso un doppio voto per liste tutte collegate al candidato sindaco di centro- destra, con la conseguenza che, in applicazione del principio del favor voti, se anche tale circostanza avrebbe potuto rilevare ai fini dell’annullamento del voto nella parte riferita alle liste collegate, avrebbe dovuto, in ogni caso, essere considerata valida l’indicazione del candidato sindaco; ciò si sarebbe verificato, nello specifico nelle sezioni: n. 1 (in relazione a 2 voti) ; n.2 (in relazione a 4 voti) ; n. 5 (in relazione ad almeno 1 voto); n. 6 (in relazione ad almeno 4 voti); n. 11 (in relazione ad almeno 3 voti); n. 12( in relazione ad almeno 2 voti); n. 13 (in relazione ad almeno 2 voti); n. 14 (in relazione ad almeno 4 voti); n. 16 (in relazione ad almeno 2 voti); n. 18 (in relazione ad almeno 2 voti);
- che i ricorrenti hanno anche dedotto che nella sezione n.14, al momento della conclusione delle operazioni di spoglio, il Presidente dichiarava il risultato complessivo, comunicando che al candidato Esposito erano state assegnate 148 preferenze ove, per contro, dall’esposizione al pubblico del riepilogo dei risultati di sezione sarebbe emerso che le preferenze accordate al ricorrente risultavano essere 144; è stato, inoltre, contestato che dal verbale della sezione n.7 emerge che nella scheda riferita ai voti validi espressi per i candidati alla carica di Sindaco non sono stati riportati tutti i voti ma solo quelli contenenti anche l’espressione del voto di lista;
- che si sono costituiti in giudizio il Comune di Cercola, l’Amministrazione dell’Interno ed il controinteressato Vincenzo Fiengo, sollevando eccezioni preliminari e concludendo, nel merito, per il rigetto del ricorso in quanto infondato;
- che all’udienza pubblica del 23 gennaio 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione;
- che, tuttavia, il Collegio valuta necessario, ai fini del decidere, disporre i seguenti approfondimenti istruttori:
1) verifica, con riferimento alle sole sezioni 1, 2, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 16, 18 dell’esistenza, tra le schede annullate, esclusivamente di schede nelle quali gli elettori hanno espresso un doppio voto per liste tutte collegate al candidato alla carica di Sindaco Giorgio Esposito, uno dei quali in favore della lista Nuovo PSI;
2) conteggio, con riferimento alla sezione n.14, esclusivamente del schede contenenti i voti di preferenza espressi in favore del candidato alla carica di Sindaco Giorgio Esposito, al fine di verificare se gli stessi ammontano a 144 oppure a 148 voti.”
Inoltre, il Tar ha disposto che l’istruttoria dovrà essere eseguita da uno o più funzionari nominati dal Prefetto della Provincia di Napoli, in contraddittorio con le parti costituite. Ed al termine delle operazioni di verificazione i suddetti funzionari dovranno depositare presso la Segreteria della Sezione II delTribunale, in triplice copia, entro il 20 aprile 2014, un dettagliato verbale sull’attività svolta, con la specificazione delle verifiche compiute e dei relativi esiti, con allegazione di copia conforme agli originali (che resteranno custoditi presso gli uffici depositari) delle schede verificate, del verbale della sezione n. 2 e della documentazione esaminata nel corso dell’attività istruttoria. Il prossimo 10 luglio 2014 si celebrerà l’udienza pubblica dove sarà possibile omprendere il risultato dell’accertamento disposto dal tribunale.
il direttore Gaetano Busiello