Cercola (Na). – L’ennesima “trovata giudiziaria”, messa in campo dalla Nike Holding Invest s.r.l. e dalla Holding Immobiliare s.r.l., sta caratterizzando la vicenda edilizia che vede coinvolto il Palazzone di via Don Minzoni, oggi ridotto ad un vero ecomostro, in considerazione del blocco delle attività proveniente dall’annullamento del Permesso a Costruire n. 52/2012 disposto dall’Ufficio Tecnico Comunale, a seguito della bocciatura al Tar Campania della Variante alle Norme Tecniche di Attuazione al vigente Piano Regolatore Generale: sentenza emessa nel giugno del 2013.
A seguito del discutibile annullamento – in via giudiziaria – dell’Ordinanza di Demolizione n./2015 – emessa dal capo dell’ufficio Tecnico Comunale - che colpì il Palazzone di via Don Minzoni, i comproprietari dell’edificio in questione hanno potuto partorire altre iniziative sul fronte della procedura amministrativa mirata a riprendere i lavori al fine di consentire i lavori di compimento dell’opera. Infatti, nell’estate 2015 i due comproprietari segnalarono al Comune – in applicazione della sentenza del Tar Campania – l’inizio delle nuove attività relativamente ai lavori di completamente del Palazzone. In conseguenza – 4 agosto 2015 - il capo dell’UTC inviò ai comproprietari dell’immobile il provvedimento di divieto di prosecuzione del segnalato inizio dei lavori, contestualmente – “stranamente” – l’Ufficio Tecnico Comunale fece richiesta all’Agenzia delle Entrate di determinare il valore venale delle loro opere o della parti abusivamente eseguite al fine di procedere ad una sorta di concessione in sanatoria in applicazione dell’art. 38 del Testo Unico sull’edilizia. L’interrogativo sorge spontaneo, perché il capo dell’UTC Ciro De Luca Bossa tenta di far passare la concessione in sanatoria,nonostante sia a conoscenza della sentenza passata in giudicato dell’annullamento del Permesso a Costruire n.52 / 2012 ed è anche a conoscenza delle norme tecniche di attuazione del vigente piano Regolatore Generale che non consentirebbero mai una ristrutturazione edilizia dell’immobile con l’abbattimento e ricostruzione, visto che si necessita dei Piani di Dettaglio delle ARU corrispondenti e quindi, sono ammissibili – a prescindere delle singolari sentenze giudiziarie succedutesi – solo interventi conservativi agli immobili? La risposta a tale quesito chiarirà la motivazione che spinge l’amministrazione comunale e l’Ufficio Tecnico Comunale a spingere per la conclusione dei lavori.
Naturalmente, anche su questa intricata e delicata vicenda giudiziaria, potrebbero essere ravvisate anche delle importanti responsabilità politiche – amministrative dello stesso sindaco Vincenzo Fiengo e della sua Giunta Municipale: le cronache locali ricordano che il comune di Cercola è stato sconfitto al Tar Campania sull’annullamento dell’Ordinanza di Demolizione n.2/2015 in quanto contumace, infatti, il sindaco Fiengo convocò la Giunta Municipale per affidare l’incarico al legale per la costituzione in giudizio dell’ente di Piazza Libertà solo il 12 maggio 2015, ovvero 5 giorni dopo la celebrazione dell’udienza al Tar Campania. La cronaca giudiziaria racconta che nell’udienza richiamata i comproprietari dell’immobile nell’esposizione dei fatti si tennero ben lontani dal richiamare la sentenza del Consiglio di Stato dell’annullamento del Permesso a Costruire n. 52/2012, fatto che se esposto in giudizio, lo doveva promuovere tranquillamente il Comune ed il suo rappresentante in giudizio, avrebbe potuto determinare l’impossibilità tecnica di contestare l’ordinanza di demolizione che fa seguito ad un permesso a costruire annullato al Consiglio di Stato, ultimo grado di giudizio nel merito del procedimento amministrativo. Il successivo ricorso contro l’annullamento dell’ordinanza di demolizione al Consiglio di Stato presentato dal Comune di Cercola, dopo non essersi costituito in giudizio al primo grado, contro i due comproprietari, considerata la giurisprudenza sul caso, rischierebbe anche di essere inammissibile visto che al primo grado di giudizio – davanti al Tar Campania – il comune non si è “degnato” di costituirsi. Il palazzone di via Don Minzoni non “soffre” la regolare e ordinaria demolizione in quanto il Comune di Cercola non si è costituito giudizio e i due comproprietari, applicando un discutibile gioco di difesa giudiziaria hanno omesso in udienza di comunicare l’annullamento al Consiglio di Stato disposto per il Permesso a Costruire n.52/2012, ovviamente la parte determinante è risultata essere la tardiva convocazione della Giunta Municipale che doveva procedere all’affidamento dell’incarico legale per la costituzione in giudizio del Comune di Cercola.
PASSAGGI STORICI DA RICORDARE PER COMPRENDERE LA VICENDA
Strane ed inquietanti “profezie”. La Holding Immobiliare s.r.l. e la Nike Holding Invest sono balzate all’attenzione di queste colonne per una serie di episodi che , indirettamente o direttamente, hanno regalato importanti spunti di riflessione, spesso “inquietanti”, nel dibattito giornalistico locale. Infatti, durante l’iter procedurale di approvazione della famigerata Variante alle Norme Tecniche di Attuazione de vigente Piano Regolatore Generale emersero le “profezie” di alcuni soggetti interessati alle sorti dello strumento urbanistico. La Holding Immobiliare s.r.l. e la Nike Holding Invest presentarono delle osservazioni il 24 marzo 2010, quindi 13 giorni prima della pubblicazione della proposta di Variante alle N.T.A – avvenuta il 6 aprile 2010 – sul sito ufficiale del Comune di Cercola. Anche altri soggetti furono dei bravi profeti nel presentare l’osservazione: Rosanto s.r.l. la presentò l’11 marzo 2010; FIMA Costruzioni la presentò il 22 marzo 2010; anche i F.lli Esposito la presentarono il 22 marzo 2010. Il regolamento attuativo della legge regionale n. 16 del 2004 prevede che le osservazioni vanno presentate, da parte degli interessati e degli aventi diritto, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della Variante o del Piano che sia: come mai questi soggetti presentarono al Comune, con regolare lettera al protocollo comunale, le osservazioni alla Variante prima che venisse pubblicata?
I soliti tecnici, la solita politica. Un sodalizio storico lega l’edilizia pubblica e privata sul territorio con i tecnici e i politici, anche l’analisi di questa vicenda politico – amministrativa e giudiziaria correda , in modo coerente, l’andazzo storico su tale fronte. Il progettista di questa “Palazzone in via Don Minzoni” è l’architetto Concetta Marrazzo, attualmente componente della Commissione Locale per il Paesaggio, la quale se fosse stato approvato un regolamento di funzionamento di questo importante organo consultivo e fossero state applicate le norme vigenti, probabilmente, non sarebbe in sella, visto che la stessa ha interesse in questo delicato ricorso ai tribunali competenti, condizione che in molti comuni d’Italia renderebbe ineleggibile la Marrazzo per incompatibilità, ma a Cercola in emergenza regolamentare e democratica, tutto è concesso. La stessa Marrazzo è conosciuta in città per essere anche la congiunta di uno storico dirigente di SEL, da sempre nella squadra di Borriello e Picardi, oggi in Giunta a sostegno dell’assessore Giovanna Tavani. Tra i tecnici nominati da queste due società troviamo anche Luigi Ordetti, parente diretto del capo dell’ Ufficio Tecnico Comunale di Cercola, asso pigliatutto nella progettazione dei famigerati interventi di edilizia nelle zone c4, ad oggi, ad esclusione di otto, tutte bocciate dall’ex commissario straordinario Fasano. Svetta come coordinatore dei lavori del Palazzone anche il nome dell’ex assessore all’urbanistica , il pidiellino Mario Montella, padre putativo della Variante al PRG, poi bocciata al Tar Campania , grazie al ricorso di Italia Nostra, WWF e Gennaro Manzo. Lo stesso ex assessore Mario Montella, braccio destro dell’ex sindaco Pasquale Tammaro, accolse le osservazioni della Holding Immobiliare s.r.l. della Nike Holding Invest s.r.l. : “L’attuale PRG per l’ARU 6 prevede, ai sensi dell’art.71 dell Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRG, che in attesa dei Piani Urbanistici di dettaglio ( mai approvati a Cercola), sono consentiti sugli immobili solo interventi di conservazione, così come definiti dall’art.86 delle suddette NTA, che includono interventi di demolizione e di ricostruzione”, la citazione di questo impianto normativo in seno al PRG vigente è la stessa contenuta nelle stesse osservazioni presentate della Nike Invest s.r.l. e della Holding Immobiliare s.r.l. per la Variante del PRG del 1 aprile 2010 – poi bocciata al Tar Campania – , osservazioni presentate in modo “profetico”, ovvero ben 16 giorni prima della pubblicazione della suddetta Variante.
il direttore Gaetano Busiello