Cercola. “Tabellonistica Pubblicitaria Selvaggia”, una difesa “suicida” del Comune di Cercola al Tar Campania garantisce i “concessionari infedeli”

ponte-caravita-tabellone-abusivo

Cercola (Na). – L’inquietante vicenda che vede il ritorno della megatabellonistica pubblicitaria “invadere” le strade del territorio comunale si arricchisce di un altro capitolo opaco ed inquietantee,  proveniente dall’inesistente e suicida difesa al Tar Campania del Comune di Cercola nei confronti dei 5 concessionari che sono ricorsi , ottenendo una vittoria imprevista, contro la dichiarazione di decadenza del servizio pubblicità sui loro impianti, provvedimento di decadenza  emesso il 19 ottobre 2016 da Luigi Pacella – funzionario ai Tributi del Comune di Cercola – .  Dopo una momentanea sospensione del servizio,  in queste settimane si è assistito , ancora una volta,  all’installazione selvaggia su impianti posizionati in evidente  violazione  delle norme del Codice della Strada, del Regolamento Comunale degli Impianti Pubblicitari e delle norme paesaggistiche.

In questi mesi sono state pubblicate le sentenze del Tar Campania favorevoli ai concessionari che hanno impugnato davanti al giudice amministrativo la dichiarazione di decadenza comunale che disponeva la conclusione della concessione succitata per inadempienze al regolamento comunale degli impianti pubblicitari ovvero: a) mancata installazione degli impianti eseguita dai concessionari oltre i tre mesi dal rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, come da comma 5 dell’art. 17 del Regolamento Comunale degli Impianti pubblicitari; e b) il mancato pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità per l’anno 2014 ed il parziale pagamento effettuato negli anni 2015 e 2016. Senza contare che c’è stata anche un’evasione totale della Tassa di Occupazione del Suolo Pubblico. Questa dichiarazione di decadenza (stranamente mai pubblicata all’albo pretorio on line del Comune di Cercola) , comunque, era molto debole rispetto alle numerose violazioni commesse dai concessionari, addirittura insite nelle relative autorizzazioni urbanistiche rilasciate dall’UTC, tra le tante registriamo alcune: 1.) “ Gli impianti pubblicitari non devono superare dei sei metri quadrati”, come da art. 3, comma 11 del Regolamento Comunale degli Impianti Pubblicitari ), mentre tutti i tabelloni installati misura almeno 12 metri quadrati: il doppio; 2).  “è vietata l’installazione degli impianti pubblicitari  lungo le strade panoramiche ( Corso Domenico Riccardi e via Europa )  e su entrambi i lati , l’apposizione di cartelli , l’apposizione di manufatti e cartelli pubblicitari anche se provvisori”, come dispone il Piano Paesistico dei Comuni Vesuviani e l’art.3 comma 5 del Regolamento Comunale degli Impianti Pubblicitari; 3). “E’ vietata l’apposizione di impianti pubblicitari sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue ( sotto Ponte di Caravita )”, come da art. 8, comma a del  Regolamento Comunale degli Impianti Pubblicitari e dal Codice della Strada; 4). “E’ vietata l’apposizione di impianti pubblicitari lungo le curve e tutta l’area compresa tra la curva stessa e la cordata tracciata tra i due punti di tangente ( Uscita via Argine/Caravita SS 268)”, come da art. 8 comma c del Regolamento Comunale degli Impianti Pubblicitari e dal Codice della Strada; 5). “E’ vietata l’apposizione di impianti pubblicitari in corrispondenza delle intersezioni ( Ponte di Caravita e zona Cimitero”, come da art. 8 comma b del  Regolamento Comunale degli Impianti Pubblicitari e dal Codice della Strada;  6). “E’ vietata l’apposizione di impianti pubblicitari sulle scarpate sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza ( Ponte di Caravita)”, come da art. 8 comma d del  Regolamento Comunale degli Impianti  e dal Codice della Strada;  7). “E’ vietata l’apposizione di impianti pubblicitari sui ponti e sottoponti non ferroviari ( Ponte di Caravita ed uscita Cercola SS 268 – Corso Domenico Riccardi)”, come da art. 8 comma f del  Regolamento Comunale degli Impianti e dal Codice della Strada;  7). “E’ vietata l’apposizione di impianti pubblicitari sui cavalcavia e loro rampe ( entrata SS 268, a destra di via Don Minzoni)”, come da art. 8 comma g del  Regolamento Comunale degli Impianti e dal Codice della Strada;  7). “E’ vietata l’apposizione di cartelli pubblicitari sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e degli altri dispositivi di sicurezza ( Ponte di Caravita i)”, come da art. 8 comma h del  Regolamento Comunale degli Impianti e dal Codice della Strada; 8) “ Gli impianti pubblicitari non devono ogni caso ostacolare i segnali stradali entro lo spazio di avvistamento ( Pinte di Caravita)”, come da art. 9 e ultimo comma del Regolamento degli Impianti Pubblicitari e dal Codice della Strada; 9). “… è vietata l’installazione degli impianti pubblicitari ad una distanza non inferiore ai 2 metri dal manto stradale ( Campo Curcio, Zona Cimitero, Ponte di Carvita e curve di uscite SS 268 – Via Argine Caravita)”, come da art 9 comma 11 del  Regolamento degli impianti Pubblicitari e Codice della Strada; 10). “E’ vietata l’apposizione di impianti pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali ( Ponte di Caravita ed uscita Cercola SS 268 – Zona Curcio e Cimitero)”, come da art. 9 comma 17 del  Regolamento Comunale degli Impianti e dal Codice della Strada. Oggi, tutte queste violazioni, sono consentite lungo le strade del Comune di Cercola: perché il Regolamento degli Impianti Pubblicitari, le norme del Piano Paesistico dei Comuni Vesuviani e del Codice della Strada non vengono applicate ? Ha ragione il sindaco Vincenzo Fiengo che sostiene , attraverso un’affissione di un manifesto, che queste contestate criticità, registrate negli anni da tale testata giornalistica, sono illazioni senza senso logico? Perché il sindaco Fiengo, inoltre,  ha atteso mesi la suicida difesa del Comune di Cercola al Tar Campania contro la dichiarazione di  decadenza disposta dall’Ufficio Tributi cper  i 5 concessionari senza ricorrere al  regolamento comunale che gli consentiva ( art. 68 comma 4) la facoltà di sequestrare gli impianti sotto decadenza per recuperare i tributi dovuti e combattere l’abusivismo imperante,  ripristinando la regolarità delle attività? La difesa debole ed inefficace del Comune di Cercola risulta essere una coincidenza del contesto o la comunità locale si deve davvero preoccupare? Questi sono gli interrogativi che caratterizzano questo deludente momento amministrativo locale: naturalmente, le risposte sono  nei fatti.

Un’inesistente difesa  del comune di Cercola, affidata al suo legale di fiducia, ha consentito ai 5 concessionari di beccarsi una facile ed incredibile assoluzione. Il Secolo Nuovo, continuando la sua storica inchiesta, datata 2011, e mettendo, fin d’ora, a disposizione delle autorità di controllo del territorio il materiale acquisito negli anni, dimostrerà la “distrazione” della difesa comunale nel dibattito davanti al giudice amministrativo. Ecco gli stralci delle sentenze emesse dal Tar Campania e le relative osservazione de “Il Secolo Nuovo”:

Valentino Pubblicità contro il Comune di Cercola. “Ritenuto che – ecco quanto si legge nella sentenza del Tar Campania pubblicata lo scorso 8 febbraio 2017  -  il termine di tre mesi stabilito dall’art. 17, co. 15 del regolamento comunale non può che decorrere dalla conoscenza dell’autorizzazione paesaggistica, avvenuta mediante comunicazione della stessa all’interessato a novembre 2014, autorizzazione alla quale era subordinata l’efficacia della concessa autorizzazione comunale all’installazione degli impianti pubblicitari della ricorrente; ritenuto conseguentemente che per l’anno 2014 nessun debito di imposta comunale è ravvisabile in capo alla ricorrente, che ha proceduto all’installazione nel corso del 2015, consistendo il presupposto dell’imposta de qua nella materiale installazione dell’impianto e non nella sua autorizzazione; rilevato che  - prosegue il dispotivio della sentenza -  a fronte dei sette impianti della ricorrente, il pagamento della relativa imposta è stato correttamente effettuato come da ricevute allegate (doc.. 13 e 14 produzione ricorrente); P.Q.M.Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati. Condanna il Comune di Cercola a corrispondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento) oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.” Ecco quanto recita la sentenza favorevole del Tar Campania.  Purtroppo si fonda, grazie alla “distratta” difesa del Comune di Cercola, presente ma non attivo in giudizio, su una serie di aspetti incredibilmente inesatti: in primo luogo, come dimostrano , in modo chiaro ed inequivocabile,  gli articoli pubblicati nel novembre 2014 da Il Secolo Nuovo,  che almeno tre tabelloni ( sulla rampa di accesso SS 268, su via Europa ed all’incrocio di viale dei Platani ) erano già installati da qualche mese, se non oltre. In secondo luogo, la Valentino Pubblicità risulta essere una ditta di fiducia del Comune di Cercola, partecipa a tanti affidamenti diretti promossi dall’Ufficio Tecnico Comunale, ci risulta alquanto incredibile che da gennaio 2014 a novembre 2014 l’Ufficio Tecnico non sia riuscito a notificare l’autorizzazione paesaggistica succitata, visto che nel frattempo, durante questo periodo, la stessa Valentino Pubblicità sia stata contattata per diverse volte dallo stesso UTC per preventivi ed affidamenti di lavori relativi  l’installazione di targhette di divieti di affissioni ( guarda un pò ) e tabelle per i passi carrai, come emerge nelle seguenti determine dirigenziali , emesse dall’Ufficio Tecnico Comunale: determina n. 400 del 3 giugno 2014, determina n. 445 del 16 giugno 2014, determina n. 717 del 23 ottobre 2014 . Nello stesso periodo anche l’Ufficio Ambiente, il cui responsabile è il cugino del titolare della Valentino Pubblicità, chiese la fornitura per materiale per l’isola ecologica quantificati in quasi 8.000€. Tanta attività dagli uffici per offrire lavori alla ditta fiducia del comune, senza, però, notificarLe il buon esito dell’Autorizzazione Paesaggistica? Sarebbe curioso sapere se il legale del comune di Cercola abbia consultato l’Ufficio Tecnico, l’Ufficio Tributi e il Comando della Polizia Municipale? O meglio,  cosa hanno consegnato questi uffici nelle mani del legale?

MDS, Davide Pubblicità, Pubblicità 2000  contro Comune di Cercola.  “Considerato che .  -  ecco quanto si legge nelle altre sentenze del Tar Campania pubblicato lo scorso 8 febbraio 2017 che riguardano MDS, Davide Pubblicità e Pubblicità 2000il titolo legittimante l’installazione degli impianti della ricorrente è chiaramente indicato, nello stesso provvedimento impugnato, nella concessione, per la quale gli artt. 25 e ss. Del regolamento comunale non contemplano termini di decadenza per la relativa installazione, ritenuto, quanto al pagamento dell’ ICP per il 2015 che la differenza di importo a debito di circa 900 euro risultante dalla Tabella annessa alla relazione istruttoria del 17.10.2016 (doc. 15 produzione ricorrente) non può legittimare la pronuncia di decadenza, non equivalendo a totale omissione del pagamento, ma solo l’azione di recupero nelle forme prescritte dalla legge; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l ‘effetto annulla i provvedimenti impugnati. Condanna – concludono nella sentenza del Tar Campania pubblicato dello scorso 8 febbraio 2017   - il comune di Cercola a corrispondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento) oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato. Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.” Anche da queste sentenze emerge la mancata difesa del Comune, distratta in giudizio, visto che le giustificazioni delle tre ditte in questione – Pubblicità 2000 MDS e Davide Pubblicità –  non avrebbero fondamenti concreti. Infatti, l’installazione entro i tre mesi dall’efficacia dal rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è disciplinata dall’art. 17 , comma 5, in merito all’autorizzazione urbanistica, da non confondere con la concessione del servizio pubblicità. A trarre in inganno il Tar Campania e lo stesso difensore del Comune di Cercola, quest’ultimo forse malconsigliato dagli uffici comunali, è stata la mancata separazione dei due procedimenti autorizzatori: in primo luogo i concessionari, come da art. 17 comma 5 del Regolamento Comunale degli Impianti Pubblicitari, prima hanno conseguito  il titolo edilizio che consente l’installazione degli impianti secondo le regole urbanistiche;  in secondo luogo , hanno ottenuto,  in un anomalo affidamento diretto,  il servizio pubblicità sugli stessi impianti,  autorizzati con la determina n. 507 del 14 giugno 2013, emessa dal Capo dell’Utc, mentre doveva emetterla, a norma dell’art. 68 del regolamento  Comunale degli impianti Pubblicitari, il Capo della Polizia Municipale. L’autorizzazione urbanistica all’installazione ha durata triennale, mentre la concessione del servizio pubblicità ha durata quinquiennale. Stranamente, e mai perseguito, il capo dell’Utc il 14 giugno 2013 emise un provvedimento di concessione del servizio pubblicità sugli impianti che doveva essere in carico al Capo della Polizia Municipale, oggi il servizio pubblicità è passato, comunque,  all’Ufficio Tributi. Quindi, come mai il legale del comune di Cercola non ha contestato quanto sostengono questi tre affidatari – MDS, Pubblicità 2000 e Davide Pubblicità – in differenza da quanto stabilito dalle norme comunali, relativamente alle differenti procedure autorizzatorie, in tema di titolo edilizio per l’installazione e per quello della concessione del servizio pubblicità? Mentre nel corpo della sentenza del Tar Campania sulla vicenda Valentino Pubblicità, dinamiche simile alle altre, si legge che la computazione dell’obbligo dei tre mesi per  l’installazione deve essere considerata dal momento della  notifica dell’Autorizzazione Paesagdistica, invece nelle altre sentenze non emerge questo obbligo per i concessionari, anzi  non viene considerato, in quanto , emerge clamorosamente che non è contenuto nel titolo di concessione, disciplinato dall’art. 25 e successivi del regolamento comunale degli impianti pubblicitari: davvero curioso. Il fatto grave è questo: dagli articoli del 2014 de Il Secolo Nuovo emergono in modo chiaro che le installazioni erano già , in parte, partite e concluse. Ad esclusione di Pubblicità 2000, abbiamo un nostro reportage dell’epoca certifica quanto sostenuto in quest’articolo.

Un discorso a parte merita la Charlie Pubblicità: che ha vinto al Tar Campania, facendo valere la tesi che le determina di affidamento del servizio pubblicità sugli impianti non è stata mai notificata: e come ha potuto, comunque, iniziare il servizio pubblicità senza che la stessa Charlie Pubblicità non conoscesse l’esito della singolare procedura di affidamento?

Ci sarebbe tanto altro da dire su questa vicenda che sta imbarazzando non poco la comunità cercolese, mettendo in serio pericolo la credibilità delle istituzioni cittadina, ma ci  riserviamo il resto per i prossimi pezzi a riguardo.

Il direttore Gaetano Busiello

Il Secolo Nuovo allega le 5 sentenze del Tar Campania trattate ed invita i lettori a confrontarle con il Regolamento degli Impianti Pubblicitari, pubblicato nella sezione Statuto e Regolamento del sito ufficiale del Comune di Cercola, nonché le norme del Codice della Strada: vi garantiamo un sicuro “dovertimento. Eccole:

Pubblicato il 08/02/2017N. 00798/2017 REG.PROV.COLL. 

N. 05744/2016 REG.RIC.

logo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5744 del 2016, proposto da:
Valentino Pubblicità, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Emanuele D’Alterio, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, viale Gramsci,19;

contro

Comune di Cercola, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Salvatore Canciello, con domicilio eletto presso lo studio Massimo Rubino De Ritis in Napoli, via Atri, 23;

per l’annullamento

della nota del 19 ottobre 2016 con cui il comune di Cercola ha dichiarato la decadenza dell’autorizzazione per la gestione di impianti pubblicitari.
Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Cercola;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella Camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2017 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto che il termine di tre mesi stabilito dall’art. 17, co. 15 del regolamento comunale non può he decorrere dalla conoscenza dell’autorizzazione paesaggistica, avvenuta mediante comunicazione della stessa all’interessato a novembre 2014, autorizzazione alla quale era subordinata l’efficacia della concessa autorizzazione comunale all’installazione degli impianti pubblicitari della ricorrente;

ritenuto conseguentemente che per l’anno 2014 nessun debito di imposta comunale è ravvisabile in capo alla ricorrente, che ha proceduto all’installazione nel corso del 2015, consistendo il presupposto dell’imposta de qua nella materiale installazione dell’impianto e non nella sua autorizzazione;

rilevato che a fronte dei sette impianti della ricorrente, il pagamento della relativa imposta è stato correttamente effettuato come da ricevute allegate (doc.. 13 e 14 produzione ricorrente);

reputato conseguentemente il ricorso fondato e suscettibile di essere definito con sentenza in forma semplificata previo rituale avviso dato alle parti come da verbale di Camera di consiglio;

ritenuto che le spese debbano seguire la soccombenza nella misura determinata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna il Comune di Cercola a corrispondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento) oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella Camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2017 con l’intervento dei Magistrati:

 

 

Fabio Donadono, Presidente

Alfonso Graziano, Consigliere, Estensore

Giuseppe Esposito, Consigliere

……………………………………………………………………….

Pubblicato il 08/02/2017

N. 00799/2017 REG.PROV.COLL.

N. 06001/2016 REG.RIC.

logo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6001 del 2016, proposto da:
M.D.S. Pubblicità S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Antonio Monaco, Carmine Morrone, con domicilio eletto presso lo studio Renato De Lorenzo in Napoli, viale Gramsci,10;

contro

Comune di Cercola, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Salvatore Canciello, con domicilio eletto presso lo studio Massimo Rubino De Ritis in Napoli, via Atri, 23;

per l’annullamento

della determinazione dirigenziale 19 ottobre 2016 prot. n. 13533 avente ad oggetto: dichiarazione di decadenza dell’autorizzazione di affidamento di n. 9 impianti pubblicitari alla ditta m.d:s. pubblicità s.r.l. nel comune di Cercola.
Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Cercola;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella Camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2017 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm..
Considerato che il titolo legittimante l’installazione degli impianti della ricorrente è chiaramente indicato, nello stesso provvedimento impugnato, nella concessione, per la quale gli artt. 25 e ss. Del regolamento comunale non contemplano termini di decadenza per la relativa installazione,

ritenuto, quanto al pagamento dell’ ICP per il 2015 che la differenza di importo a debito di circa 900 euro risultante dalla Tabella annessa alla relazione istruttoria del 17.10.2016 (doc. 15 produzione ricorrente) non può legittimare la pronuncia di decadenza, non equivalendo a totale omissione del pagamento, ma solo l’azione di recupero nelle forme prescritte dalla legge;

ritenuto quanto alle addotte difformità tipologiche, che la relativa contestazione appare generica e priva della precisa individuazione delle difformità stesse,

reputato conseguentemente il ricorso fondato e suscettibile di essere definito con sentenza in forma semplificata previo rituale avviso dato alle parti come da verbale di Camera di consiglio;

ritenuto che le spese debbano seguire la soccombenza nella misura determinata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l ‘effetto annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna il comune di Cercola a corrispondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento) oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella Camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2017 con l’intervento dei Magistrati:

 

 

Fabio Donadono, Presidente

Alfonso Graziano, Consigliere, Estensore

Giuseppe Esposito, Consigliere

 

 

 

 

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alfonso Graziano Fabio Donadono

IL SEGRETARIO

 

 

 

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alfonso Graziano Fabio Donadono

—————————————————-

 

Pubblicato il 08/02/2017N. 00800/2017 REG.PROV.COLL. 

N. 06003/2016 REG.RIC.

logo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6003 del 2016, proposto da:
2000 Pubblicità S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Antonio Monaco, Carmine Morrone, con domicilio eletto presso lo studio Renato De Lorenzo in Napoli, viale Gramsci,10;

contro

Comune di Cercola, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Salvatore Canciello, con domicilio eletto presso lo studio Massimo Rubino De Ritis in Napoli, via Atri N. 23;

per l’annullamento

della determinazione dirigenziale 19 ottobre prot. 13532, avente ad oggetto dichiarazioni di decadenza dell’autorizzazione di affidamento di n.9 impianti pubblicitari alla ditta 2000 pubblicità’ s.r.l. nel comune di Cercola
Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Cercola;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella Camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2017 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm..
Considerato che il titolo legittimante l’installazione degli impianti della ricorrente è chiaramente indicato, nello stesso provvedimento impugnato, nella concessione, per la quale gli artt. 25 e ss. Del regolamento comunale non contemplano termini di decadenza per la relativa installazione,

ritenuto, quanto al pagamento dell’ ICP per il 2015 che la differenza di importo a debito di circa 900 euro risultante dalla Tabella annessa alla relazione istruttoria del 17.10.2016 (doc. 15 produzione ricorrente) non può legittimare la pronuncia di decadenza, non equivalendo a totale omissione del pagamento, ma solo l’azione di recupero nelle forme prescritte dalla legge;

ritenuto quanto alle addotte difformità tipologiche, che la relativa contestazione appare generica e priva della precisa individuazione delle difformità stesse,

reputato conseguentemente il ricorso fondato e suscettibile di essere definito con sentenza in forma semplificata previo rituale avviso dato alle parti come da verbale di Camera di consiglio;

ritenuto che le spese debbano seguire la soccombenza nella misura determinata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna il Comune di Cercola a pagare alla ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento) oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella Camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2017 con l’intervento dei Magistrati:

 

 

Fabio Donadono, Presidente

Alfonso Graziano, Consigliere, Estensore

Giuseppe Esposito, Consigliere

 

 

 

 

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alfonso Graziano Fabio Donadono

IL SEGRETARIO

 

:::……………………………………………………………………………

Pubblicato il 08/02/2017N. 00801/2017 REG.PROV.COLL. 

N. 06041/2016 REG.RIC.

logo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6041 del 2016, proposto da:
Davide Pubblicità S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Carmine Morrone, Marco Antonio Monaco, con domicilio eletto presso lo studio Renato De Lorenzo in Napoli, viale Gramsci,10;

contro

Comune di Cercola in Persona del Sindaco P.T., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Salvatore Canciello, con domicilio eletto presso lo studio Massimo Rubino De Ritis in Napoli, via Atri N. 23;

per l’annullamento

della determinazione dirigenziale prot. n. 13534 del 19.10.2016 avente ad oggetto la dichiarazione di decadenza dell’autorizzazione di affidamento di n. 9 impianti pubblicitari alla ditta ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Cercola ;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella Camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2017 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm..
Considerato che il titolo legittimante l’installazione degli impianti della ricorrente è chiaramente indicato, nello stesso provvedimento impugnato, nella concessione, per la quale gli artt. 25 e ss. Del regolamento comunale non contemplano termini di decadenza per la relativa installazione,

rilevato che dalla Tabella annessa alla relazione istruttoria del 17.10.2016 versata in atti si evince ‘assolvimento degli oneri tributari da parte della ricorrente; ritenuto quanto alle addotte difformità tipologiche, che la relativa contestazione appare generica e priva della precisa individuazione e specificazione delle difformità stesse,

reputato conseguentemente il ricorso fondato e suscettibile di essere definito con sentenza in forma semplificata previo rituale avviso dato alle parti come da verbale di Camera di consiglio;

ritenuto che le spese debbano seguire la soccombenza nella misura determinata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna il Comune di Cercola a pagare alla ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento) oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella Camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2017 con l’intervento dei Magistrati:

Fabio Donadono, Presidente

Alfonso Graziano, Consigliere, Estensore

Giuseppe Esposito, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alfonso Graziano Fabio Donadono

IL SEGRETARIO

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

Pubblicato il 20/02/2017

N. 01035/2017 REG.PROV.COLL.

N. 05914/2016 REG.RIC.

logo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5914 del 2016, proposto da:
ditta Charlie Pubblicità, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Torrese e Alberto Fiore, con domicilio per legge in Napoli, presso la Segreteria del T.A.R. Campania;

contro

Comune di Cercola, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Salvatore Canciello, con domicilio eletto presso lo studio Massimo Rubino De Ritis in Napoli, via Atri n. 23;

per l’annullamento

della dichiarazione (in data 19/10/2016), recante la decadenza dell’autorizzazione per l’installazione di n. 9 impianti pubblicitari concessa con determinazione dirigenziale n. 430 del 14/6/2013 per effetto della mancata installazione entro il 3/4/2014 degli impianti pubblicitari, entro il termine di 3 mesi dalla data di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica n. 8 del 3/1/2014, ex art. 127 (recte: 17), co. 15, del regolamento sugli impianti pubblicitari, e del mancato pagamento delle imposte dovute nell’anno 2014 e del parziale pagamento per gli anni 2015-2016; nonché degli atti connessi.

 

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Cercola;

Viste le produzioni delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2017 il dott. Fabio Donadono e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

 

 

Ritenuto che il giudizio sia suscettibile di immediata definizione nel merito, con motivazione in forma semplificata, ai sensi degli art. 60 e 74 del codice del processo amministrativo;

Premesso che il ricorrente contesta gli atti in epigrafe, all’uopo precisando che:

- in data 14/6/2013 veniva rilasciato il titolo per l’installazione di n. 9 impianti pubblicitari;

- in data 28/5/2013 era stata presentata la DIA e in data 3/1/2014 veniva rilasciata l’autorizzazione paesaggistica;

- in data 28/9/2015 il ricorrente preavvertiva il Comune dell’imminente esecuzione dei lavori di installazione di n. 5 cartelli pubblicitari ed il Comune, in data 22/12/2015, chiedeva il certificato di regolare esecuzione dei lavori ed il pagamento delle imposte pubblicitarie;

Rilevato che il ricorrente deduce che:

- il termine di 3 mesi previsto a pena di decadenza non andrebbe computato dalla data di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica; la determinazione di affidamento di impianti pubblicitari del 14/6/2013 non sarebbe stata mai notificata al ricorrente; tant’è che al preavviso di esecuzione dei lavori il Comune rispondeva chiedendo il certificato di regolare esecuzione ed il pagamento delle imposte pubblicitarie;

- le imposte non sarebbero affatto dovute per il 2014 in quanto i lavori sarebbero stati ultimati solo a fine 2015; per il 2015 sarebbe stato versato quanto dovuto; per il 2016 il ricorrente avrebbe versato la parte dovuta, essendo previsto il termine del 31/12/2016 per il completo adempimento;

- il comportamento del Comune successivo all’asserita scadenza dell’aprile 2014 avrebbe consolidato il legittimo affidamento del ricorrente in ordine alla perdurante validità dell’atto;

Ritenuto che vanno preliminarmente disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla difesa comunale con riferimento all’art. 40 c.p.a. in quanto:

- gli estremi di identificazione del ricorrente sono indicati con precisione nell’atto introduttivo del giudizio (ditta Charlie Pubblicità, in persona del legale rappresentante p.t., con partita IVA e codice fiscale del legale rappresentante); il che soddisfa certamente i requisiti posti dall’art. 40 c.p.a.; né vengono sollevate obiezioni sulla legittimazione a ricorrere della ditta ricorrente così come identificata;

- il provvedimento impugnato, nonostante la mancata indicazione degli estremi, è depositato in allegato alla produzione del ricorrente e viene individuato con precisione mediante l’esplicitazione del suo contenuto nell’epigrafe e nello svolgimento del ricorso, tant’è che il Comune resistente non dimostra nelle proprie difese alcuna difficoltà a comprendere quale sia l’atto che viene impugnato;

- i motivi dedotti, sia pur sinteticamente enunciati dal ricorrente, sono sufficienti a comprendere il senso delle doglianze, sopra compendiato nella presente sentenza e chiaramente inteso dalla stessa difesa resistente, la quale infatti afferma, nell’esordio di una articolata memoria, che “parte ricorrente deduce l’illegittimità degli atti impugnati in relazione a quanto disposto dal comma 15, art. 17 del Regolamento comunale sugli impianti pubblicitari … (laddove) occorre considerare che la vicenda in questione fa riferimento ad una procedura di affidamento in concessione …”;

Considerato, nel merito, che il Collegio si è già occupato della vicenda (cfr. TAR Campania, sez. III, 8/2/2017, n. 798, 799, 800, 801) all’uopo statuendo che:

- il titolo legittimante l’installazione degli impianti del ricorrente è chiaramente indicato, nello stesso provvedimento impugnato, come concessione (di impianti pubblicitari da realizzare su are di proprietà comunale), per la quale gli artt. 25 e ss. del regolamento comunale non contemplano un termine di decadenza per la relativa installazione,

- quanto al pagamento dell’ICP, per l’anno 2014 nessun debito di imposta comunale è ravvisabile in capo al ricorrente, che ha proceduto all’installazione nel corso del 2015, consistendo il presupposto dell’imposta nella materiale installazione dell’impianto e non nella mera autorizzazione;

Ritenuto che non si ravvisano ragioni per discostarsi dalle conclusioni delle precedenti sentenze, all’uopo precisando che:

- l’art. 17 del regolamento (erroneamente indicato nel provvedimento impugnato come art. 127) non risulta pertinente, in quanto le cause di decadenza della concessione si trovano invece disciplinate nell’art. 25-bis del citato regolamento comunale, il quale prevede come causa di decadenza “le reiterate violazioni degli obblighi contrattuali” nonché il “mancato pagamento dell’imposta di pubblicità entro l’anno solare di competenza”;

- relativamente all’imposta di pubblicità (fermo restando che il giudice amministrativo può conoscere della questione solo incidenter tantum ex art. 8 c.p.a.), per il 2015 nessun debito emerge a carico del ricorrente per i quattro impianti che non risultano ancora installati, mentre per l’anno 2016 non è neppure trascorso completamente l’anno solare di competenza;

Ravvisato che le spese di giudizio ed il rimborso del contributo unificato vanno poste a carico, come di norma, della parte soccombente;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto annulla la dichiarazione di decadenza impugnata.

Condanna il Comune di Cercola al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate nella misura di euro 1.000,00 (mille) oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2017 con l’intervento dei magistrati:

 

 

Fabio Donadono, Presidente, Estensore

Alfonso Graziano, Consigliere

Giuseppe Esposito, Consigliere

 

 

 

 

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Fabio Donadono

IL SEGRETARIO

 

 

Lascia un commento

Powered by ODDERS Communication Agency