Stop all’autocerticazione. Dal 1° giugno 2013 munirsi del DVR. Ce ne parla l’ing.Ciro Castiello, esperto del settore

ciro castiello ingegnere dvr

E’ il 31 maggio la scadenza della validità dell’autocertificazione della valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro per le aziende fino a 10 dipendenti. Fino a questa data, le aziende si sono avvalse della facoltà di autodichiarare la valutazione dei rischi, ma dal 1 giugno 2013 devono munirsi del vero e proprio “DVR”, documento di valutazione dei rischi, come previsto dal Decreto interministeriale 30 novembre 2012 recante “Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi” (G.U. 6/12/2012, n. 285), entrato in vigore il 6 febbraio 2013..

A tale riguardo, è possibile utilizzare, quale strumento di ausilio per un corretto adempimento degli obblighi di legge, le procedure di cui all’articolo 29, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008 e, quindi il Decreto interministeriale 30 novembre 2012 recante “Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi” pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 6/12/2012, n. 285.

La redazione de “Il Secolo Nuovo” si è avvalsa del parere di uno degli esperti del settore, l’ingegner Ciro Castiello, al quale ha chiesto alcuni chiarimenti sulla norma.

E’ utile specificare quali soggetti sono sottosti agli obblighi imposti dal D.Lgs 81/08.

Devono adempire a tali obblighi tutte le aziende, anche ditte individuali e liberi professionisti, che abbiano alle proprie dipendenze anche un solo lavoratore. Per il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. sono considerati lavoratori anche i soci, i lavoratori a progetto, i lavoratori stagionali, gli stagisti, i coadiuvanti, o (e) coloro i quali effettuano formazione anche a titolo di apprendistato o gratuito presso la sede dell’azienda. Devono adempire a tale obbligo quindi tutti i datori di lavoro

Ma che cos’è il DVR – Documento Valutazione dei Rischi ?

Il Documento DVR deve essere elaborato dal datore di lavoro ( spesso con l’aiuto di un tecnico competente) in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente,  (ove fosse presente) previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e deve contenere:

· Una relazione sulla valutazione di tutti i potenziali rischi per la sicurezza e la salute durante le attività lavorative

· Le indicazioni delle misure di prevenzione e protezione attuate, e dei dispositivi di protezione individuali adottati.

· Il programma delle misure ritenute opportune al fine di garantire il miglioramento nel tempo dei livelli generali di sicurezza.

· L’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze certificate e poteri.

· L’indicazione del nominativo del responsabile designato del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione dei rischi.

· L’individuazione esatta delle specifiche mansioni che eventualmente espongono i lavoratori che le ricoprono a rischi specifici che richiedo una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata e certificata formazione oltre che addestramento.

Quali sono le sanzioni previste per il mancato adeguamento

In caso di violazioni inerenti la stesura del DVR (Rif. Art. 55 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) sono previste le seguenti sanzioni:

Per omessa redazione del DVR, violazione Art. 29, c.1, l’arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400. La pena dell’arresto è estesa da 4 a 8 mesi nelle azienda a rischio di incidente rilevante e con l’esposizione a rischi biologici, cancerogeni/mutageni, di atmosfere esplosive, etc.,

Per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione delle misure ritenute opportune al fine di garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, misure di prevenzione e protezione, DPS, procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità, è prevista una ammenda da € 2.000 a € 4.000

Per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione sulla relazione della valutazione di tutti i rischi, l’individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza ed adeguata formazione, è prevista una ammenda da € 1.000 a € 2.000.

La redazione e la presenza di un DVR a norma e aggiornato in azienda si configura altresì come obbligo per l’accesso ad agevolazioni e benefici contributivi nel caso di particolari tipologie di assunzione.

I controlli sul territorio nazionale sono in forte aumento data l’attualità del tema della sicurezza sui luoghi di lavoro. Gli enti controllori degli adempimenti sono Principalmente gli ispettori delle ASL ma anche l’ISPESL, l’ARPA, Carabinieri addetti al nucleo ispettorato del lavoro così come ispettori dell’Agenzia delle Entrate e militari della Guardia di Finanza.

Chi può aiutarti ad adempire a tali obblighi?

Spesso i datori di lavoro si affidano a tecnici esterni per adempiere a tali obblighi. Qualora vi occorressero ulteriori informazioni e/o consulenze in merito contattatemi all’indirizzo di posta elettronica cirocastiello@alice.it o telefonando al 3286883246.

Redazione Cronaca

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